Obbligo di prevenire prassi aziendali illecite
Cassazione, sez. IV pen., 01 marzo 2019 (ud. 15.2.19) n. 8946
(rif. norm.: artt. 2-18-19 d.lgs. n.81/2008)
E’ obbligo del datore di lavoro dominare ed evitare l’instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli (in termini, Cass., Sez. 4, n. 10265 del 17/01/2017, Meda; Cass.,Sez. 4, n. 22813 del 21/04/2015, Palazzolo). Il lavoratore infortunatosi era addetto ad un macchinario consistente nella linea di produzione di una guaina che, per essere confezionata, passava nelle diverse fasi di lavorazione su un certo numero di rulli disposti su due piani, per essere infine confezionata in rotoli; poteva capitare che sui rulli si formassero incrostazioni o grumi, che dovevano essere rimossi per non danneggiare il prodotto. Il lavoratore, constatata la presenza sul rullo di grumi di talco, aveva preso una scaletta a due gradini, vi era salito ed aveva cercato di rimuoverli con un apposito attrezzo metallico; non riuscendovi, si era aiutato con la mano sinistra protesa sul rullo in movimento, cosicché la mano era rimasta intrappolata tra il rullo e la guaina. Si era accertato che la condotta del lavoratore rispondeva ad una prassi aziendale diffusa, alla cui stregua, allo scopo di non fermare la produzione in occasioni simili, e dunque di risparmiare i costi che sarebbero derivati dal fermo, si cercava di liberare i rulli agendo con la macchina in movimento. Non si era trattato perciò di un movimento improvvido del lavoratore, ma di una prassi illecita, foriera di responsabilità per il datore di lavoro che l’aveva autorizzata o tollerata.
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