Obbligo di verifica dell'idoneità dell'impresa e dei lavoratori autonomi scelti
Cassazione, sez. IV pen., 21 maggio 2019 (ud. 19.4.19) n. 22096
(rif. norm.: art. 90 d.lgs. n.81/2008)
Il committente, anche quando non si ingerisce nella esecuzione dei lavori appaltati o commissionati, rimane comunque obbligato a verificare l’idoneità tecnico – professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati, dovendosi, peraltro, escludere che la non idoneità possa essere ritenuta per il solo fatto dell’avvenuto infortunio, in quanto il difetto di diligenza nella scelta dell’impresa esecutrice deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Cass., sez. IV, n. 44131 del 15/07/2015, Heqimi), La giurisprudenza di legittimitàha da tempo chiarito che il committente di lavori dati in appalto deve adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) scegliere l’appaltatore e più in genere il soggetto al quale affida l’incarico, accertando che la persona alla quale si rivolge sia non soltanto munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori (Cass., sez. III, n. 2329 del 20/01/1992, Stravato ed altri). Nell’alveo di tale insegnamento, si è successivamente affermato che, in materia di infortuni sul lavoro, il committente ha l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. In applicazione del richiamato principio è stata ritenuta la responsabilità dei committenti in relazione alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato; ciò in quanto, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, i committenti si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa che gli consentisse di lavorare in sicurezza.
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