Obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa affidataria
Cassazione, sez. IV pen., 30 aprile 2020 n. 13473 (ud. 27.11.2019)
(rif. norm: art. 90 d.lgs. n.81/08)
In materia di infortuni sul lavoro, ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per culpa in eligendo nella verifica dell’idoneità tecnico – professionale dell’impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto, essendo sufficiente che nella fase di progettazione dell’opera intervengano accordi per una mera prestazione d’opera, atteso il carattere negoziale degli stessi. Il committente ha, in particolare, l’obbligo di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. E’ pertanto ravvisabile la responsabilità del committente che affidi lavori edili ad un soggetto svolgente una diversa attività lavorativa, che si avvalga della collaborazione del proprio padre, il quale, durante i lavori, svolti non in sicurezza, deceda a seguito della caduta da una scala. Come pure è ravvisabile analoga responsabilità nel caso di morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall’alto della copertura di un fabbricato, posto che i committenti, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza.
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