Posizione di garanzia del datore di lavoro di fatto; principio di effettività.
Cassazione, sez. IV pen., 16 marzo 2021, n. 10143 (ud. 15.12.2020)
(rif. norm: artt.2-18-299 d.lgs n.81/2008)
Ai sensi dell’art. 299, d.lgs. 81/2008, «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti»; in forza di tale previsione, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, in quanto la posizione di garanzia – che può essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarità del potere-dovere di gestione della fonte di pericolo, alla luce delle specifiche circostanze in cui si è verificato il sinistro. L’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale. Nel caso di specie le prerogative assunte dall’imputato nella gestione delle assunzioni e nell’assegnazione delle mansioni, unitamente alla informale messa a disposizione della società di un fondo da lui personalmente locato quale deposito di attrezzi, hanno indotto i giudici ad affermare la sua veste di datore di lavoro dì fatto; anche la delega conferita ad altro soggetto ai fini della sicurezza del lavoro è stata ritenuta indice della posizione apicale dell’imputato nell’ambito della struttura aziendale e, conseguentemente, dei relativi obblighi di garanzia, fra i quali anche la redazione del documento di valutazione dei rischi, nella specie mai elaborato, in violazione di uno specifico dovere del garante.
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