Prescrizione, pagamento della sanzione e adempimento di un terzo
Non è infrequente, soprattutto nelle società di grandi dimensioni, che alla persona che riveste il ruolo di datore di lavoro al momento dell’accertamento della violazione e dunque dell’emanazione della prescrizione ne subentri un’altra in pendenza del termine per adempiere alla prescrizione stessa. Si pone pertanto il problema di stabilire se il datore di lavoro subentrato al responsabile della violazione oggetto di prescrizione possa validamente adempiere e pagare la sanzione, nonchè, conseguentemente, il problema di stabilire se l’adempimento e il pagamento possano giovare al contravventore che ha dismesso la carica.
Si è occupata di tali questioni la sentenza n.29238 del 13 giugno 2017 della terza sezione della Corte di Cassazione (ud. 17 febbraio 2017, ric. PM in proc. Cavallero) che è addivenuta a soluzioni del tutto condivisibili, giuridicamente corrette e comunque in generale fondate su considerazioni di buon senso, che, come si sa, non guastano mai!
Così come ha fatto la Corte, è opportuno richiamare sinteticamente le disposizioni della disciplina di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in tema di estinzione, previa regolarizzazione,
delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa. Dispone in proposito l’art. 20 che l'organo di vigilanza che accerti la violazione deve impartire al contravventore una apposita prescrizione, fissando un termine per la regolarizzazione.
Il successivo art. 21 prevede che, nel caso di adempimento della prescrizione, l'organo di vigilanza ammette ìl contravventore a pagare, nel termine di trenta giorni, una sanzione amministrativa, comunicando al pubblico ministero, entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'adempimento della stessa, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma. Qualora invece la prescrizione rimanga inadempiuta, l'organo di vigilanza deve darne comunicazione al pubblico ministero entro 90 giorni.
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L'art. 23 dispone la sospensione del procedimento penale dal momento della comunicazione al pubblico ministero della notizia di reato e della contestuale emissione della prescrizione, fino al momento in cui il pubblico ministero riceve dall'organo di vigilanza la comunicazione che il contravventore non ha adempiuto. Infine, l'art. 24 stabilisce che la contravvenzione si estingue se il contravventore ha adempiuto la prescrizione ed ha pagato, nei termini, la sanzione amministrativa.
Ne consegue che il procedimento amministrativo finalizzato alla regolarizzazione configura in questa materia una condizione di procedibilità dell'azione penale e che il pagamento tardivo non comporta l'estinzione del reato, in quanto, per la realizzazione dell'effetto estintivo previsto dall'art. 24 del d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, il contravventore deve eliminare la violazione secondo le modalità prescritte dall'organo di vigilanza nel termine assegnatogli e poi provvedere al pagamento della sanzione amministrativa nel termine di giorni trenta. Il mancato rispetto anche di una sola delle due citate condizioni impedisce la realizzazione dell'effetto estintivo del reato.
Il primo punto che deve mantenersi fermo è dunque quello per cui devesi radicalmente escludere che, rispetto ad un reato pienamente perfezionato ed oggetto della prescrizione impartita, la dismissione del ruolo di datore di lavoro (nel caso esaminato dalla sentenza in commento per cessazione dalla carica sociale di amministratore) possa determinare lo spostamento dell'obbligo di adempiere la prescrizione a carico di un diverso soggetto (il nuovo amministratore e datore di lavoro) che dovrebbe così inammissibilmente rispondere del reato a titolo di responsabilità oggettiva.
Al contrario, l’originario datore di lavoro (e cioè il »contravventore” rispetto alla violazione accertata) rimane responsabile del reato commesso ed è in via principale obbligato ad eseguire sia la prescrizione che il pagamento.
Prescrizione e pagamento, però, ed è questa la corretta e felice intuizione della sentenza in commento, possono essere eseguiti anche da un terzo – che non è responsabile del reato perché non lo ha commesso – e giovano in questo caso al contravventore.
Sottolinea infatti efficacemente la Corte che la ratio che sottende alle dinamiche del procedimento amministrativo in questione, in grado, dapprima, di condizionare l'esercizio dell'azione penale e, successivamente, di polverizzare il reato, non esclude affatto, quanto alla realizzazione dell'effètto estintivo, che il contravventore possa giovarsi del fatto del terzo, tanto con riferimento all'adempimento della prescrizione (il cui assolvimento, in caso di perdita della qualità, può del resto non rientrare più nel dominio del responsabile del reato) quanto con riferimento al pagamento. Fondamentale è, al riguardo, il rilievo che il legislatore collega la causa estintiva del reato al dato oggettivo dell'adempimento delle due prestazioni (quale che sia il soggetto che le esegua) e non a particolari atteggiamenti soggettivi che il contravventore debba aver necessariamente osservato per giovarsi della causa estintiva.
Del resto la Cassazione già in passato aveva affermato il principio che il pagamento della sanzione amministrativa effettuato ex art. 24 d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 dal legale rappresentante della società riverbera l'effetto estintivo anche a favore del dipendente-contravventore (datore di lavoro o altro collaboratore di questi) che abbia operato come persona fisica all'interno dell'azienda (Cass., sez. III, n. 18914 del 15/02/2012, Simone).
La sentenza in commento puntualizza che tale soluzione, praticata anche nei casi di adempimento di una obbligazione tributaria, la cui omissione costituisca reato, o nei casi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, si rivela aderente al dettato normativo ed alla ratio che lo sostiene, perché la fattispecie legale non richiede la spontaneità del pagamento o la resipiscenza del colpevole e neppure che l'importo sia corrisposto dall'imputato, ma fa scattare la causa estintiva del reato alla sola condizione che la prescrizione sia stata eseguita e che il pagamento sia dotato dei requisiti della completezza e della tempestività, e cioè che l'importo corrisponda alla sanzione amministrativa determinata dall'organo di vigilanza e che il pagamento avvenga nel termine di trenta giorni. Del resto, soddisfatta pienamente la pretesa amministrativa, verrebbe meno, pur in costanza di pagamento non eseguito dall'imputato, l'interesse dello Stato ad esercitare la pretesa punitiva.
Va da ultimo ricordato che ad una soluzione analoga sono giunte dottrina e giurisprudenza anche con riferimento all'applicazione dell’attenuante del risarcimento del danno, prevista in via generale dall'art. 62 n. 6 cod. pen., essendosi ritenuto che tale circostanza attenuante non è collegata necessariamente alla cosiddetta resipiscenza del reo, potendo trovare invece la sua giustificazione in una mera utilità del danneggiante, cosicché essa ha natura oggettiva ed effetti soggettivi, con la conseguenza che, quando il risarcimento sia effettuato da un terzo, la circostanza va applicata se la riparazione sia riferibile al colpevole, nel senso che questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di far proprio il risarcimento stesso (così, Cass, sez. IV, n. 23663 del 24/01/2013, Segatto).
E dunque triplice è l’interesse dello Stato sotteso allo specifico procedimentio disciplinato dal d.lgs. n.754/94: regolarizzare la violazione e quindi ripristinare la sicurezza; fara pagare una sanzione, il cui importo viene introitato dall’erario; evitare di ingolfare il processo penale, facendo beneficiare il responsabile dell’effetto estensivo del reato. Ben vengano, dunque, tali risultati in ogni caso di oggettivo adempimento della prescrizione e pagamento della sanzione.