Presupposto per l’insorgenza degli obblighi relativi ai lavori in quota
Cass., sez. IV pen., 20.04.2022, n. 15157 (ud. 28.01.2022)
(rif. norm.: art. 122 d.lgs. n.231/2001)
Non può ritenersi che per ‘lavoro in quota’ debbano intendersi solo le operazioni che si svolgono ad un’altezza superiore a due metri da terra su strutture prive di strutture di contenimento o parapetti, tali da necessitare di impalcature o ponteggi al fine di evitare il pericolo di caduta dei lavoratori. Per ‘lavoro in quota’ devono invece qualificarsi tutte le attività che si svolgano ad oltre due metri da un piano stabile, anche ove si operi su superfici piane, contenute da parapetti, allorquando qualsiasi conformazione della struttura o di una sua parte possa comportare la caduta del lavoratore da un’altezza di oltre due metri. Questa precisazione si ricava dalla lettera dell’art. 122 del d. lgs. 81/2008, che stabilisce una regola generale per tutti i lavori che siano eseguiti ad oltre due metri di altezza, senza distinzione alcuna. La stessa esistenza di postazioni di lavoro in quota impone la previa adozione delle misure prescritte e la permanenza delle medesime sino a quando le lavorazioni non siano cessate, essendo il rischio considerato dalle disposizioni del testo unico relative al lavoro in quota non solo il rischio di caduta del solo lavoratore occupato nel lavoro e solo durante il suo svolgimento, ma quello determinato dalla mera allocazione di postazioni di lavoro ad una quota tale da rendere la caduta pericolosa per l’uomo. E ciò, perché l’art. 122 menzione il pericolo di caduta di ‘persone e di cose’, senza specificazioni che facciano riferimento alla qualità di lavoratore, ad un particolare tempo, o a una fase della lavorazione. La circostanza, pertanto, che una particolare opera non fosse espressamente prevista per una specifica giornata, non si riflette sulla sussistenza dell’obbligo cautelare, che di per sé discende dal pericolo che da quella postazione derivava, indipendentemente dal momento in cui l’opera doveva essere svolta. Ciò significa, inoltre, che, anche qualora il datore di lavoro non avesse impartito l’ordine di svolgere quell’attività in quella specifica giornata, ed ancorché il compito fosse stato attribuito da altri alla persona infortunatosi, egualmente egli avrebbe dovuto predisporre la misura di prevenzione, per il solo fatto che quella era una postazione di lavoro programmata nelle lavorazioni.
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