Principio della "sicurezza generalmente applicata" ed oneri di diligenza del datore di lavoro
A fronte delle contestazioni elevate dagli organi di vigilanza o addirittura in ambito giudiziario non è infrequente la prospettazione di argomentazioni difensive fondate sull’allegazione di prassi di cui si afferma la generale condivisione ed applicazione, pur se difformi o comunque non integralmente coincidenti con le prescrizioni normative. E’, questo, il concetto della “sicurezza generalmente applicata” che viene talvolta invocato a sostegno della dedotta convinzione, da parte di colui al quale sono contestate violazioni in materia di sicurezza, della legittimità del proprio operato. Ciò avviene, in particolare, nei casi in cui le disposizioni normative lascino qualche margine di interpretazione ai fini dell’applicazione degli obblighi imposti, ovvero nelle ipotesi in cui non sia rinvenibile una specifica disposizione perfettamente applicabile al caso concreto.
In realtà, alla luce del carattere cogente delle prescrizioni normative in materia di sicurezza e del dovere di conoscenza e attivazione in capo al soggetto obbligato, non sembra sussistano effettivi spazi per una positiva valutazione del principio di cui sopra.
Il “così fan tutti”, in altre parole, non alberga nel nostro sistema giuridico in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Tale conclusione trova conferma in una recente pronuncia della sezione lavoro della Corte di Cassazione, la n.18503 del 21 settembre 2016, emessa sul ricorso promosso dall’erede di un lavoratore deceduto contro l’Assitalia e l’Autorità portuale di Genova ed inteso ad ottenere il risarcimento iure hereditatis del danno biologico e morale (per la parte non indennizzata dall’INAIL) patito da un lavoratore, morto per mesotelioma pleurico in esito ad esposizione ad amianto.
La particolarità della vicenda in esame consiste nel fatto che erano stati gli stessi giudici di appello ad affermare – condividendo la prospettazione del datore di lavoro convenuto in giudizio – che la colpa del datore di lavoro in tema di protezione dei lavoratori esposti all’amianto andasse misurata con il criterio della “sicurezza generalmente applicata” in luogo di quello della “massima sicurezza tecnologicamente possibile”, per cui, non essendo sufficientemente nota, nel periodo di esposizione del lavoratore, l’insidiosità dell’amianto, non potesse essere esigibile, da parte dell’ente datore di lavoro, una tutela maggiore di quella in concreto praticata.
Ebbene, è chiaro che l’affermazione riportata si differenzia dall’orientamento assolutamente maggioritario nella giurisprudenza, sia di legittimità che di merito; quel che però in questa sede preme evidenziare è l’inconferenza del concetto richiamato per giustificare l’inerzia del datore di lavoro.
La citata sentenza della Cassazione muove il suo ragionamento al riguardo osservando come nell'impianto di tutela della salute e della dignità del lavoratore all'interno del rapporto di lavoro assuma valenza decisiva l'art. 2087 del codice civile, il quale stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".
Si ritiene generalmente che tale norma abbia una funzione di adeguamento permanente dell'ordinamento alla sottostante realtà socio-economica, e pertanto valga a supplire alle lacune di una normativa che non può prevedere ogni fattore di rischio ed abbia una funzione sussidiaria rispetto a quest'ultima e di adeguamento di essa al caso concreto. Perciò adottare "tutte le misure" significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento, siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione; misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori. Ma significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della "massima sicurezza tecnologicamente possibile", in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.
La sentenza suindicata precisa inoltre che in base alla lettura costituzionalmente (art. 41,2° comma, Cost.) e comunitariamente orientata (Direttiva 89/391 dell’Unione Europea) dell’art. 2087 c.c. e della legislazione prevenzionale, la natura degli interventi protettivi da adottare non può ritenersi affidata alla mera discrezionalità del datore di lavoro, essendo funzionale alla più efficace tutela dell'integrità fisica e morale del lavoratore il rispetto di un ordine gerarchico che privilegi prima di tutto quegli interventi che mirano ad evitare i rischi, e poi (rispetto ai rischi che non possono essere evitati) quelli che mirino a combatterli alla fonte.
In particolare, nella sentenza n. 312/2006 la Corte Costituzionale ha affermato che nel caso di violazione dell'art.2087 c.c. alla quale consegua un evento lesivo e quindi l'applicazione di una sanzione penale, "può essere penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive".
Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001, nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte, ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia.
Alla stregua dei suddetti principi la sentenza in commento esclude quindi che chi svolga attività rischiose, che richiedano conoscenze tecniche o scientifiche, possa addurre la propria ignoranza individuale, in caso di verificazione di eventi avversi. Ma nega altresì che il criterio della "sicurezza generalmente praticata" possa consentire un abbassamento della soglia di prevenzione, in ragione di standards eventualmente non adeguati, praticati in una determinata cerchia di imprenditori, rispetto a quelli che sarebbe stato necessario adottare in ragione dello sviluppo tecnico concretamente disponibile.
Nel decidere il caso portato alla sua attenzione la Cassazione ha dunque escluso che il richiamato principio della "sicurezza generalmente praticata" potesse servire allo scopo di alleggerire il carico della diligenza esigibile dall'Autorità Portuale, non risultando che essa avesse mai adottato alcuna misura di protezione dal rischio di esposizione all’amianto, pur consistendo quelle prescritte dall'ordinamento già all’epoca dei fatti in semplici accorgimenti, da sempre disponibili. Il datore di lavoro, invero, in forza dell'attività svolta e dei richiamati principi, non poteva non essere a conoscenza (o, se si vuole, doveva essere a conoscenza) della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto e delle regole cautelari necessarie per garantire il suo uso con minimi rischi; ed in ogni caso aveva il dovere di informarsi circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori.
E, del resto, proprio nel contesto di attività pericolose, come quelle che comportano l'esposizione ad amianto, dimostra tutta la sua importanza il principio per cui nell'esercizio di attività rischiose l’agente garante ha l’obbligo di acquisire le conoscenze disponibili nella comunità scientifica per assicurare la protezione richiesta dalla legge e dunque l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato al riguardo. Non ci si può in la parte invero fondare su indicazioni provenienti da soggetti terzi o su prassi specifiche, seppur largamente seguite, qualora le indicazioni e le prassi non siano concretamente legittimate dagli esiti del progresso scientifico.