Quali sono gli adempimenti ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 nel condominio?
L’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” il quale, al comma 3, prevede che : “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e’ allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evolversi dei lavori, servizi o forniture.
Se ne evince che le disposizioni contenute all’articolo 26, comprese quelle pertinenti alla redazione del DUVRI, si applicano ai committenti datori di lavoro che ricevono altri datori di lavoro o lavoratori autonomi nell’ambito della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima.
Quindi, solo nell’ipotesi in cui l’amministratore di condominio assuma la veste di datore di lavoro, sarà tenuto al rispetto di tutti gli obblighi contenuti nell’articolo in commento 26 ed anche, quindi, alla redazione del DUVRI, che dovrà allegare al contratto di appalto con la ditta appaltatrice o con il lavoratore autonomo e nel quale dovranno essere individuati i rischi interferenziali presenti e dovranno essere indicate le conseguenti misure di sicurezza da adottare. In altre parole, nel caso in cui il condominio, per il tramite del proprio amministratore, assume la veste di datore di lavoro (come, ad esempio, se il condominio occupa dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze per lo svolgimento di servizio di portierato, di pulizia, di manutenzione degli impianti, di giardinaggio…), sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti per il datore di lavoro, tra i quali quelli di cui all’articolo 26.
Tale disposizione, dunque, parla espressamente di “datore di lavoro committente” e, quindi, si applica solo se il condominio abbia almeno un dipendente atteso che in mancanza di dipendenti non esiste datore di lavoro e, pertanto, non si rientra nel campo di applicazione della norma in esame.
Per le considerazioni sopra espresse ed in risposta al quesito formulato si ritiene che nelle ipotesi in cui il condominio (e per lui il suo amministratore) non assuma la veste di datore di lavoro non sussisterà l’obbligo di elaborare il Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) né il D.U.V.R.I.