Questioni sul tappeto in materia di amianto: la cassazione civile e quella penale vanno di pari passo
La triste materia delle patologie (e spesso delle morti) correlate all’inalazione di fibre di amianto da parte di lavoratori non protetti interessa assai spesso le aule di giustizia. Sono noti, anche per il clamore mediatico che li caratterizza, i processi penali che concernono questi tristi vicende e che riflettono, spesso, la lentezza con cui nel nostro paese ci si è adeguati all’esigenza di fronteggiare in maniera idonea la nocività dell’esposizione dei lavoratori all’amianto e, in genere, all’esigenza di rimuovere in modo assoluto l’impiego di tale materiale. I processi civili in tale materia fanno meno clamore e si incentrano essenzialmente sulle richieste risarcitorie dei lavoratori o dei loro familiari.
Sotto il profilo giuridico numerose e delicate sono state le questioni affrontate, in ragione, soprattutto, del lungo periodo di latenza della malattia e dunque della valutazione della responsabilità del datore di lavoro e/o dei dirigenti che ricoprivano tali ruoli nel corso degli anni, spesso assai risalenti nel tempo, in cui si è verificata l’esposizione non protetta. E dunque battaglie giuridiche in tema di rapporto di causalità e, prima ancora, esigibilità o meno dell’adozione di misure precauzionali negli anni in cui la nocività dell’amianto non era ancora nota in tutti i suoi devastanti effetti.
L’orientamento della Cassazione penale si è ormai delineato in termini univoci a proposito dei diversi temi di dibattito; anche la Cassazione civile, però, sia pure nella – parzialmente – diversa prospettiva del giudizio risarcitorio si è incanalata nel solco dei colleghi penalisti.
Significativa, in tal senso, è la recente sentenza n.18503 della sezione lavoro (depositata il 21.9.2016) nel processo promosso dagli eredi di un lavoratore dipendente del Consorzio Autonomo del porto di Genova, deceduto nel 2001 per mesotelioma pleurico ed esposto a polveri di amianto presente nei freni e nelle resistenze del motore elettrico della gru alla quale era stato addetto dal 1963 al 1987. L’INAIL aveva indennizzato la patologia con rendita all’80% e gli eredi del lavoratore chiedevano all’ente datore di lavoro il risarcimento, iure hereditatis, del danno biologico e morale.
La sentenza è stata già richiamata su questo sito a proposito della critica, in essa esposta, al concetto della “sicurezza generalmente applicata”, quale criterio cui il datore di lavoro dovrebbe conformare le proprie scelte di cautela; la Corte ha invero obiettato che il datore di lavoro deve, al contrario, essere sempre al passo con l’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dunque conoscere in concreto rischi e cautele da approntare. Ora però vale la pena accennare ad una serie di questioni ulteriori che tradizionalmente rilevano nel giudizio in tema di responsabilità connesse alle patologie da amianto e che pure sono state affrontate dalla sentenza in esame.
La prima questione è quella relativa alla esigibilità dell’adozione di precauzioni rispetto all’esposizione all’amianto negli anni in cui non era ancora nota la causa di produzione del mesotelioma pleurico. Al riguardo la sentenza in commento ripercorre le argomentazioni dell’indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza delle sezioni sia penali che civili e muove dalla considerazione che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri) mentre la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale; l'asbestosi – pure essa una malattia mortale o comunque produttrice di una significativa abbreviazione della vita – è stata invece inserita nell'elenco tipizzato delle malattie professionali già dalla legge n. 455/1943.
La sentenza in commento condivide poi il risalente e consolidato orientamento di legittimità secondo il quale l'accertamento dell’epoca in cui si è definitivamente accertato il nesso tra esposizione all’amianto e mesotelioma non rileva ai fini della configurazione della responsabilità del datore, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall’ordinamento per l'asbestosi, ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso dall'una o dall'altra malattia. Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi. In particolare, affinchè possa fondarsi un giudizio di colpa è necessario, ma anche sufficiente, che fosse prevedibile che dalla condotta omessa, o inadeguatamente tenuta, sarebbe derivata una certa tipologia di eventi nocivi (malattie di carattere tumorale) anche se non poteva prefigurarsi lo specifico evento (mesotelioma) in concreto determinatosi. E la Corte procede dunque all’imputazione colposa dell’evento richiamando a supporto della pronuncia la norma “aperta” di cui all’art. 2087 del codice civile e le specifiche norme di prevenzione dettate in materia dal DPR n.303/1956 (artt.9,15,18,19,20,21,25) e sottolineando come già all’epoca di esposizione del lavoratore fosse ben nota l’intrinseca pericolosità delle fibre di amianto,a prescindere dalla loro percepibilità soggettiva e dalla oggettiva “polverosità” degli ambienti di lavoro.
Citando, in particolare, un precedente della Cassazione penale, la sentenza in commento sottolinea che il giudizio di prevedibilità dell'evento in materia di malattie asbesto correlate "non riguarda soltanto specifiche conseguenze dannose che da una certa condotta possono derivare, ma si riferisce a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute" (Cass.sez. IV penale, 11.7.2002 n.988). Da ciò consegue "che la mancata eliminazione, o la riduzione significativa, della fonte di assunzione comportava il rischio del tutto prevedibile dell'insorgere di una malattia gravemente lesiva della salute dei lavoratori addetti. Se solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività (il mesotelioma pleurico, n.d.r.) non v'è ragione di escludere il rapporto di causalità con l'evento e il requisito di prevedibilità del medesimo. E non v'è ragione di escluderlo in particolare perché le misure di prevenzione da adottare per evitare l'insorgenza della malattia erano identiche a quelle richieste per eliminare o ridurre i rischi anche non conosciuti; con la conseguenza , sotto il profilo obiettivo , che ben può affermarsi che la mancata adozione di 'quelle' misure ha cagionato l'evento e, sotto il profilo soggettivo, che l’evento era prevedibile perché erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure”.
Pertanto, ai fini della responsabilità colposa, generica e specifica, per la morte di un lavoratore per mesotelioma, non è richiesto che il datore obbligato all'adozione di misure protettive, si sia rappresentato in modo specifico la prevedibilità dell'evento letale o addirittura il decorso causale attraverso cui si può giungere alla morte. "E' necessario e sufficiente che il soggetto agente abbia potuto prevedere che adottando le misure imposte dalla legge si sarebbe potuto evitare un grave danno alla salute o un danno alla vita”.
Tale conclusione era già stata del resto affermata dalla stessa sezione lavoro con la sentenza n. 8655/2012, riconoscendosi che "una volta assodato che fin dagli inizi del 1900 vi era la consapevolezza della dannosità per la salute umana dell'amianto e la sua correlazione con le patologie tumorali non può ritenersi immune da responsabilità il datore di lavoro che non appronti tutte le cautele in chiave preventiva conosciute all'epoca di riferimento per il solo fatto che la patologia specifica (mesotelioma) non era stata ancora compiutamente correlata all'amianto perché, comunque, era conosciuta la pericolosità di detta sostanza (per la salute dell'uomo ndr) indipendentemente dalla patologia che ne è derivata".
Pertanto – conclude ora la sentenza in commento – il datore di lavoro se vuol andare esente da colpa non può sostenere che non sapesse della nocività dell'amianto a basse dosi ma dovrebbe dimostrare cosa ha fatto in positivo, e cioè quali misure di prevenzione e di informazione ha adottato per proteggere I lavoratori e per abbattere le polveri, fra quelle che erano a disposizione all'epoca (ai sensi dell'art.2087 c.c. e del DPR n.303/56). Misure che erano rivolte a proteggere la salute dei lavoratori dal rischio di esposizione alle polveri (anche da quelle prodotte dall' amianto) e che riguardavano perciò ogni possibile evento morboso per la salute e la vita dell'uomo.
Ma la sentenza affronta anche un altro punto delicato che sempre emerge nel giudizio in tema di responsabilità da amianto, e cioè quello consistente nella valutazione circa la rilevanza o meno, ai fini della produzione della malattia, di un’esposizione prolungata con modalità non protette. Secondo una teoria scientifica in passato seguita – ma forse non adeguatamente compresa nelle sue implicazioni – sarebbe stata sufficiente, ai fini dell’innesco del processo patologico, anche l’esposizione ad una singola dose di amianto (dose killer o trigger dose) per cui le esposizioni successive sarebbero state irrilevanti sotto il profilo causale. E’ palese come questo tema rivesta un’importanza fondamentale nei casi, frequentissimi, di successione di più datori di lavoro, le cui responsabilità devono essere quindi partitamente analizzate.
Ma l’indicata teoria ha ormai perso consensi nella comunità scientifica, prevalendo l’opposto pensiero per cui, ferma restando la rilevanza anche della prima esposizione, le esposizioni successive giocano comunque un ruolo causalmente efficiente nella produzione – o quanto meno nell’accelerazione – dell’evento.
La sentenza in commento, che aderisce a questo secondo orientamento, evidenzia dunque come studi epidemiologici abbiano dimostrato che ad una diminuzione nell'ambiente di lavoro della dose iniziale di esposizione ad amianto – attraverso la successiva introduzione di standard igienici e di sistemi di protezione vigenti al momento della condotta di cui si tratta – abbia corrisposto nei lavoratori una marcata riduzione nella frequenza delle malattie da amianto ed anche di mesoteliomi. Del resto la stessa evidenza si desume dalla constatazione del numero di malati, incomparabilmente più elevato, presente tra i lavoratori rispetto agli esposti per motivi non professionali – numericamente assai estesi, in considerazione dell'ampio impiego dell’amianto (che ha conosciuto migliaia di utilizzazioni e che si potrebbe considerare praticamente un inquinante ubiquitario); un dato che indica quindi come il livello di pericolosità della sostanza aumenti in relazione alla dose, mentre riducendo la stessa si riducono le malattie. Ciò vale a dimostrare ulteriormente, per un verso, che la malattia sia correlata alla dose; e per altro verso che l'azione doverosa del datore di lavoro (le misure di igiene da adottare) risulti causale rispetto all'evento (potendolo evitare o ritardare).
Ma nella giurisprudenza di legittimità è stato considerato rilevante anche l'effetto acceleratore della latenza (la sentenza menziona, tra la giurisprudenza penale in tema mesotelioma, oltre la già citata n. 988/2002, Macola , Cass.2 ottobre 2003, Monti; Cass 4 il aprile 2008, Mascarin ed in tema di carcinoma al naso a seguito di esposizione a polveri di legno Cass. 4, 19 giugno 2003 Giacomelli). Si è invero affermato (sopratutto ai fini penali, quando più sono gli imputati succedutesi nella posizione di garanti nel periodo di esposizione considerato) che le misure omesse rilevano anche perché avrebbero diminuito l'intensità dell'esposizione ed allungato certamente la vita; in quanto l'esposizione più intensa e massiccia diminuisce la latenza della malattia, ed influisce perciò sul più rapido decorso della malattia stessa, che si manifesta prima, mentre la minore esposizione allunga la latenza e quindi la vita. Ed è noto come, sotto il profilo della causalità giuridica, diminuire la vita significhi sempre cagionare, o concorrere a cagionare, l'evento morte.
Punti fermi, dunque, su questioni assai spinose e uniformità di vedute nella giurisprudenza penale e in quella civile: un po’ di certezza, ogni tanto, non guasta!