Requisiti dei luoghi di lavoro e responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata conformazione

Cassazione, sez. IV pen., 18 dicembre 2018 (ud. 14.9.18) n. 56497

(rif. norm.: artt. 20-63-64 d.lgs. n.81/2008)

L’art. 63 del d.lgs. 81 del 2008 dispone, al primo comma, che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV. L’art. 64, comma 1, lett. a) dispone che è obbligo del datore di lavoro provvedere a che i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 e 3. In particolare, il richiamo operato all’allegato IV (disciplinante i requisiti dei luoghi di lavoro) è riferito specificamente ai punti 1.4.1. e 1.8.1. Tali regole di sicurezza prevedono tra l’altro che: 1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio;
1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. Nella specie un
carrellista circolava nella corsia riservata ai pedoni in quanto la corsia per i carrelli era occupata da materiale depositato ed investiva un operatore che in quel momento usciva da dietro un forno di essicazione. Veniva affermata la responsabilità del datore di lavoro, che non aveva provveduto a dotare la zona in cui era avvenuto l’infortunio di uno specchio convesso idoneo ad assicurare la visuale sia ai pedoni che ai carrellisti e soprattutto a non delimitare la corsia per i pedoni con ostacolo fisso, sì da impedire ai carrelli di passare da una corsia all’altra.

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