Requisiti della delega e principio di effettività nel caso di delega inefficace
Cassazione, sez. IV pen. 07.07.2021, n. 25764 (ud. 20.5.2021)
(rif. norm: artt. 16-299 d.lgs n.81/2008)
La prima condizione dell’effettività della delega di funzioni in materia di prevenzione e sicurezza è la sussistenza di un atto di conferimento, che non può essere tale solo sotto il profilo formale, ma deve contenere il trasferimento sostanziale degli obblighi e dei relativi poteri posti dalla legge in capo all’obbligato. L’atto di delega, secondo l’art. 16 del d. lgs. 81/2008 T.U., deve essere, pertanto, espresso, inequivoco e contenere il trasferimento dei poteri decisionali, di intervento e di spesa necessari allo svolgimento di tutte le attività che ne formano oggetto. La delega, inoltre, non può essere conferita che a soggetto capace dotato delle necessarie cognizioni tecniche. La delega – come hanno chiarito le Sezioni Unite nella sentenza Espenhahn del 2014 – nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato delle responsabilità e dei poteri che sono propri del delegante medesimo. Questi si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l’altro, come l’art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza “alta”, che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato. Ma non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all’ambito delegato. In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri. In ogni caso la delega di cui all’art. 16 d. lgs. 81/2008 deve possedere i requisiti formali che le sono propri e deve, pertanto, come stabilito dal comma 1) lett.re a) e c) essere redatta ed accettata per iscritto. In assenza di una simile formalizzazione il datore di lavoro resta diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi prevenzionistici. Ed invero, il principio di effettività, che informa gli obblighi prevenzionistici dettati dal d.lgs 81/2008, se vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, non vale a rendere efficace una delega priva dei requisiti di legge; se nonostante tale carenza il delegato verrà chiamato a rispondere del proprio operato sarà in quanto egli ha assunto di fatto i compiti propri del datore, del dirigente o del preposto, e non per la esistenza di una delega strutturalmente difforme dal modello normativo. Correlativamente, il delegante “imperfetto” manterrà su di sé tutte le funzioni prevenzionistiche che l’atto non è valso a trasferire ad altri e i suoi doveri non si ridurranno all’obbligo di vigilanza di cui all’art. citato.
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