Responsabilità coordinate dei diversi attori del cantiere

Cassazione, sez. IV pen., 16 gennaio 2019 (ud. 4.10.18) n. 1755

(rif. norm.: artt. 90-97 d.lgs. n.81/2008)

Il d. lgs. n. 81/08 ha disegnato un’efficace rete di protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, assegnando ruoli prevenzionali e di garanzia a tutte le figure apicali presenti nei cantieri mobili o temporanei, non esimendo dalla propria responsabilità alcuna delle figure datoriali o in posizione di garanzia, a fronte della presenza di altri corresponsabili, rimanendo tutti coinvolti nella diuturna ed efficace ottemperanza alle norme di legge. In particolare, ciascuna impresa che collabori o sia presente (anche non contestualmente) nel cantiere temporaneo o mobile, deve studiare le modalità di esecuzione del suo segmento di lavoro, prevedendo le aree di pericolo per la salute dei lavoratori, e dando precise disposizioni per evitare in modo assoluto qualsiasi infortunio. Il tutto in adeguato coordinamento con le altre imprese operanti nel cantiere, onde prevenire i rischi interferenziali. Nel caso specifico il rischio insito nel lavoro relativo allo smaltimento degli impianti tecnici posti al di sopra della controsoffittatura era sommariamente affrontato nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) dell’impresa appaltatrice, cosicchè non erano state segnalate prescrizioni o misure di protezione e prevenzione particolari da attuare in relazione alla tenuta del piano di lavoro.

Il testo integrale della sentenza è consultabile cliccando sul seguente link.

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