Responsabilità del datore di lavoro per prassi aziendali illecite dovute a difetto di formazione ed informazione.
Cassazione, sez. IV pen., 17 luglio 2019 (ud. 3.4.19) n. 30991
(rif. norm.: art. 73 d.lgs. n.81/08)
In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente. Conseguentemente, non può ritenersi che il comportamento del lavoratore infortunatosi sia stato abnorme, qualora esso sia frutto di un deficit formativo e di un difetto di vigilanza e controllo da parte del datore di lavoro. Nella specie, mentre il lavoratore era intento alle operazioni di smontaggio dell’attrezzatura pertinente ad una gru per spostarla all’interno dell’area di cantiere, nel corso dell’operazione di sollevamento della gru veniva schiacciato tra la gru ed il mezzo di sollevamento, riportando gravi lesioni personali. Si accertava che benché la procedura corretta di spostamento della gru prevedesse l’uso di martinetti e del timone, il lavoratore infortunatosi era solito usare muletto e catene per sollevare la gru, e poi il timone, che però nella specie non era presente in loco. L’infortunio era dunque riconducibile ad una prassi illecita, formatasi a causa del difetto della dovuta formazione ed informazione, e comunque tollerata dal datore di lavoro.
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