Responsabilità in ordine all’instaurarsi di una prassi contra legem
Cassazione, sez. IV pen., 28 febbraio 2019 (ud. 27.11.18) n. 8774
(rif. norm.: artt. 2-18-19 d.lgs. n.81/2008)
In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi “contra legem”, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche. La Corte precisa l’esigenza di una puntuale verifica, nei congrui casi, circa l’eventuale instaurazione o meno, nella concreta situazione data ( nella specie connotata da un certo tipo di organizzazione aziendale, da elevato numero di cantieri aperti, da pluralità di dipendenti e da nomina di preposti), di una prassi aziendale, contra legem, di tolleranza di condotte pericolose.
Il testo integrale della sentenza è consultabile cliccando sul seguente link.