Responsabilità per un pericolo noto, inadeguatamente fronteggiato
Cassazione, sez. IV pen., 18 settembre 2019 (ud. 17.7.19) n. 38583
(rif.norm.: art. 15 d.lgs. n.81/08; art. 40 cod.pen.)
Il titolare di una impresa di trasporti è responsabile della sicurezza anche delle persone presenti o in transito nell’area utilizzata dalla sua società (nella specie si trattava di due piazzali) per cui, qualora sia a conoscenza di uno specifico pericolo che connota l’area (vi era, in particolare, la presenza di cani aggressivi, costituenti notorio pericolo per chiunque si trovasse per qualsivoglia motivo nella suddetta area) agisce in modo negligente qualora non prenda adeguate contromisure e, in particolare, pone in essere una violazione degli obblighi datoriali, di portata generale, relativi alla prevenzione e alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 81/2008. Tali obblighi sorgono per il datore di lavoro nei confronti di tutti i soggetti che prestano la loro opera nell’impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all’ambito imprenditoriale. La violazione degli obblighi suddetti ha, nella specie, determinato la – prevedibile – concretizzazione di un rischio governato dal titolare dell’impresa, nella sua qualità, per cui, non avendolo questi adeguatamente fronteggiato, gli si deve imputare di aver creato le condizioni perché si verificasse l’aggressione ai danni di un terzo, che legittimamente era acceduto all’area, ad opera dei cani presenti.
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