Rischi di cantiere, rischi interferenziali e rischi specifici della singola attività
Cassazione, sez. IV pen., 15.04.2021, n. 14179 (ud. 10.12.2020)
(rif. norm: artt. 26-92, allegato XV d.lgs. n.81/2008)
Per distinguere fra l’area di rischio governata dal C.S.E. e quella di competenza del datore di lavoro – o dei soggetti da lui delegati – può farsi ricorso, secondo l’elaborazione giurisprudenziale, all’ambito di intervento del C.S.E, come delineato, ai sensi del disposto dell’allegato XV al d.lgs. n.81/2008, dal piano di sicurezza e coordinamento, che ne determina le aree, estendendole: ai rischi connessi all’area di cantiere (punto 2. 2.1.); ai rischi connessi all’organizzazione del cantiere (punto
2.2.2.); ai rischi connessi alle lavorazioni, nei quali sono compresi i rischi da interferenze (punto 2. 2.3.). Sono, quindi, esclusi i rischi specifici ‘propri’ dell’attività di impresa.
Il concetto di rischio specifico del datore di lavoro è, infatti, legato “alle competenze settoriali di natura tecnica, alla conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o all’utilizzazione di speciali tecniche o nell’uso di determinate macchine” generalmente mancante in chi opera in settori diversi (Cass., Sez. 4, n. 31296 del 17/05/2005 – dep. 19/08/2005, Mogliani). E’, dunque, un rischio connesso alle competenze proprie del datore di lavoro in relazione al settore di appartenenza, come si evince dalle stesse parole del legislatore, che già con l’art. 7, comma 3 d.lgs. 626/1994 ed ora con l’art. 26, d.lgs. 81/2008, nel delimitare il rischio interferenziale ne ha escluso l’estensione “ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi” (art. 7 cit., comma 3 u.p. ed art. 26, comma 3 cit.). Si è detto anche che il rischio specifico del datore di lavoro “è il negativo di quello affidato alle cure del coordinatore per la sicurezza” (Cass., Sez. 4, n. 3288 del 27/09/2016, Bellotti e altro), in qualche modo individuando ‘a contrario’ il contenuto del rischio specifico, rispetto a quello generico, che inerisce solo all’interferenza fra attività lavorative facenti capo ad imprese e soggetti diversi che operano nello stesso spazio lavorativo (committente ed appaltatore o imprese diverse che svolgano la loro attività nel medesimo luogo, cantiere o sede aziendale). Il rischio generico riflette il ‘contatto rischioso’ fra le attività di lavoratori appartenenti ad imprese diverse operanti in un determinato contesto spaziale.
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