Sempre più spazi per la responsabilità delle società da reato anche nel settore della prevenzione
E’ noto come nel nostro ordinamento giuridico abbia fatto ingresso, dall’anno 2001, un nuovo grande “attore”: si tratta del sistema della responsabilità degli enti giuridici per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al d.lgs. n.231/2001. E’ noto come alla base della disciplina siano l’esigenza di nuove forme di contrasto alla criminalità d’impresa e la considerazione dell’inadeguatezza del dogma societas delinquere non potest che caratterizza il nostro sistema penale, a differenza di altri, specie di diritto anglosassone, e che si incentra sulla natura esclusivamente personale (della persona fisica) della responsabilità criminale. Con l’introduzione dell’art. 25 septies nel d.lgs. n.231/2001 ad opera dell’art.9 della legge delega 3.8.2007 n.123 il sistema in questione è stato esteso anche ai delitti di omicidio e lesioni personali colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica. Con successivi adattamenti ed integrazioni il sistema è tuttora vigente e, anche se non ancora ben “digerito” dagli operatori, e forse, in primis, dagli stessi magistrati, restii, almeno in parte, ad applicarlo, costituisce un aspetto fondamentale della responsabilità d’impresa.
Non è questa la sede per soffermarsi ad analizzare i presupposti per la configurazione della responsabilità dipendente da reato, in particolare nel settore degli infortuni e delle malattie professionali, né, tanto meno, le innumerevoli problematiche, interpretative ed applicative, che il sistema origina, in particolare nel settore predetto. Basterà sottolineare come proprio il requisito primario per fondare la responsabilità degli enti e delle società (e cioè che il fatto-reato sia stato commesso, da soggetti in posizione apicale ovvero subordinata nell’ambito dell’ente, nell’interesse o a vantaggio dell’ente) renda evidente come nel campo della salute e della sicurezza del lavoro il requisito stesso sia specificamente apprezzabile, sol che si pensi che in genere le violazioni delle disposizioni di prevenzione che determinano l’evento lesivo alla persona sono motivate proprio dall’intento/esigenza di risparmiare sui costi d’impresa, si collocano quindi immediatamente in una prospettiva volta a perseguire l’interesse dell’ente/società nel cui ambito il reato è commesso ed originano, correlatamente, un sicuro vantaggio, in termini di risparmio economico o comunque di risorse.
In questa sede mette invece conto evidenziare come l’interpretazione giurisprudenziale stia portando ad estendere il campo applicativo del sistema normativo in questione, e ciò in tutti i settori in cui è applicabile il d.lgs. n.231/2001 e dunque anche nel settore della prevenzione.
Invero i soggetti destinatari del sistema normativo di cui si discute sono, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n.231/2001, le persone giuridiche e le società e le associazioni prive di personalità giuridica (con tutta la congerie di problematiche che si originano in tema di estensione della categoria e delle quali non è possibile dare conto in questa sede) ad esclusione degli enti pubblici, fatti salvi quelli economici, e delle imprese individuali, posto che l’isolato precedente giurisprudenziale – Cass. 15657/2010 – volto ad affermare la responsabilità anche delle imprese individuali, non ha avuto seguito. A tali soggetti si aggiungono, a mente della norma citata, gli enti che hanno sede principale all’estero in relazione a reati commessi in Italia.
E’ dunque importante segnalare una recente sentenza che, seppur non direttamente attinente al settore della prevenzione, ha operato un’interpretazione estensiva della disposizione normativa che fissa la sfera applicativa del d.lgs. n.231/2001, in modo, peraltro, logicamente rigoroso e quindi senza che possano profilarsi fondati dubbi di un eccessivo, ed in ipotesi inammissibile, ampliamento dei presupposti di applicabilità del sistema.
Per un verso la sentenza n. 49056 del 25 ottobre 2017 della IV sezione penale della Corte di Cassazione (ud. 25 luglio 2017; PG ed altro in proc. Brambilla ed altro) alla luce del disposto dell’art. 1 del d.lgs. n.231/2001 ha individuato il presupposto soggettivo di applicazione della disciplina sanzionatoria in tema di responsabilità amministrativa degli enti da reato con riferimento a tutti i soggetti di diritto non riconducibili alla persona fisica, indipendentemente o meno dal conseguimento della personalità giuridica e dello scopo di lucro perseguito dagli stessi. Ha reputato conseguentemente applicabile la disciplina de qua anche alla società unipersonale, in quanto soggetto di diritto distinto dalla persona fisica che ne detiene le quote, a differenza di quanto avviene per l’impresa individuale, che è invece interamente coincidente con la persona fisica titolare della stessa, posto che non si origina alcun nuovo soggetto giuridico. Alla stregua di tale, condivisibile, interpretazione, lo schermo della società unipersonale non vale ad escludere l’applicabilità di tutto il sistema di cui al d.lgs. n.231/2001, sia sotto il profilo dell’insorgenza degli oneri di legge (in primis la predisposizione ed attuazione di un valido ed efficace modello organizzativo) sia sotto il profilo dell’imputazione dell’eventuale responsabilità per l’illecito amministrativo derivante da reato (e dunque anche quelli di omicidio e lesioni personali colpose commessi con violazione della normativa antinfortunistica).
In altro ambito, invece, la medesima sentenza ha statuito, allineandosi ad un orientamento già espresso dalla Suprema Corte, che il fallimento della società (nella specie quella unipersonale) non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, né delle eventuali sanzioni irrogate, nelle more del fallimento, a seguito dell’accertamento dell’illecito.
Uniformandosi, infatti, a quanto già affermato dalle sezioni unite della Corte con la sentenza Uniland del 25 settembre 2014 e dalla sentenza in data 26 settembre 2012 della V sezione (PM Roma in proc. Magiste Internationale s.a.) la sentenza in esame ha osservato che il fallimento non è giuridicamente equiparabile alla morte del reo e dunque non determina né l’estinzione del soggetto giuridico nei cui confronti si deve accertare la ricorrenza dei presupposti per affermare la responsabilità ex d.lgs. n.231/2001, né l’estinzione della sanzione amministrativa eventualmente nel frattempo irrogata a seguito di un siffatto accertamento. Ciò in quanto il fallimento non produce l’estinzione della società, la quale non consegue automaticamente nemmeno alla chiusura della procedura fallimentare, essendo necessario un atto formale di cancellazione della società da parte del curatore; fino a quel momento la società rimane in vita, mantenendo funzioni limitate ed ausiliarie e potendo comunque ritornare in bonis, con conseguente espansione dei poteri gestionali e amministrativi degli organi sociali.
E la mancata estinzione della sanzione pecuniaria irrogata all’ente dichiarato fallito potrà legittimare la pretesa creditoria dello Stato al recupero dell’importo di natura economica mediante insinuazione al passivo fallimentare, mentre la sanzione interdittiva eventualmente prevista non è comunque obbligatoria, rientrando nell’apprezzamento discrezionale del giudice la scelta di applicarla alla società assoggettata alla procedura concorsuale, anche in considerazione della possibilità di un ritorno in bonis.
Anche alla società unipersonale e, alla società fallita si applica dunque il regime di cui al d.lgs. n.231/2001, che alla stregua di questa interpretazione vede così espandersi il proprio range di intervento: l’imprenditore onesto non può quindi non tenerne conto|