Sempre più spazi per la tenuità del fatto in materia antinfortunistica

L’introduzione, con il d.lgs. 16 marzo 2015 n.28, della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis del codice penale, connessa alla speciale tenuità del fatto commesso, ha destato, come era prevedibile, qualche perplessità  negli operatori del diritto, concretizzandosi, in buona sostanza, in una abdicazione dello Stato all’esercizio dell’azione penale, giustificata dalla modestia del disvalore del fatto commesso, dalla marginalità della lesione all’interesse penalmente tutelato, nonché dalla esigenza di fare applicazione di strumenti deflattivi in grado di circoscrivere il numero dei processi penali, numero tale da non consentire più i doverosi margini di assorbimento da parte del nostro sistema penale.

Con il passare del tempo, però, si è cominciato ad acquisire maggiore dimestichezza con il nuovo istituto giuridico, sono state emesse numerose sentenze dei giudici di legittimità, che hanno preso a delineare con la necessaria concretezza i profili di applicabilità dell’istituto, e si è quindi progressivamente fatto ricorso all’istituto stesso in modo sempre più coraggioso, puntualizzandone i presupposti in termini tali da consentire di far rientrare nella causa di  non punibilità anche fattispecie che, secondo il tradizionale metro di valutazione giuridica, non avrebbero potuto ricevere altro trattamento che quello sanzionatorio.

L’evoluzione interpretativa ha abbracciato anche la materia infortunistica, nella quale si è pervenuti ad una sempre più estesa applicazione dell’art. 131 bis c.p. Ciò è accaduto anche con riguardo a procedimenti già pervenuti al vaglio dei giudici di legittimità al momento dell’entrata in vigore, trattandosi di una fattispecie di diritto sostanziale, come tale applicabile anche retroattivamente, qualora più favorevole all’imputato. E dunque, a fronte del riconoscimento dell’esistenza di fattispecie di reato perfette sotto il profilo sia oggettivo che soggettivo, la non punibilità in concreto si è fondata sull’apprezzamento di caratteristiche peculiari della fattispecie, tali da consentire di esprimere un giudizio, appunto, in termini di speciale tenuità dell’offesa.

Già in passato si è avuto modo di commentare su questo sito sentenze che hanno fatto applicazione dell’istituto in parola; ora un’altra sentenza merita il commento, stante la, almeno apparente, gravità dell’episodio cui si è ritenuto di poter fare applicazione della causa di non punibilità .

Si tratta della sentenza n.17163 del 5 aprile 2017 della quarta sezione penale della Cassazione (udienza del 24 gennaio 2017, ric. PG in proc. Roda) che ha affermato l’applicabilità della causa di non punibilità in parola in una fattispecie in cui parlare di tenuità dell’offesa potrebbe apparire incongruo, qualora ci si limitasse a ragionare secondo i canoni ermeneutici tradizionali fino all’introduzione dell’art. 131 bis c.p.

Un operario si era infortunato mentre era intento allo svolgimento di attività di manutenzione all’interno della linea produttiva di una acciaieria. In particolare, dopo avere attivato la procedura aziendale di sospensione del ciclo produttivo al fine di svolgere opere di manutenzione ai rulli trascinatori della macchina impiegata per la produzione di manufatti in acciaio, ultimato l'intervento ne aveva disposto la riattivazione, per poi reintrodursi inopinatamente all’interno della macchina per integrare l'intervento, così da venire attinto al viso da un organo mobile della biella. Al datore di lavoro era contestata la violazione dell’art. 71, comma 1, del d.lgs. 81/2008 il quale impone che, in occasione di interventi dell'operatore all'interno di macchine in movimento, queste siano dotate di dispositivi che ne precludano automaticamente il movimento. L’operaio aveva riportato lesioni che ne avevamo determinato l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per 80 giorni.

La Cassazione, evidenziata la sussistenza della responsabilità del datore di lavoro e la non qualificabilità come abnorme del comportamento del lavoratore, si domandava se la condotta inosservante delle disposizioni antinfortunistiche potesse, nella specie,  essere sussunta nell'ambito dei fatto di particolare tenuità, in ragione della natura e della durata delle lesioni, del tempo di guarigione, della successiva condotta risarcitoria e delle altre modalità dell'azione delittuosa che potevano connotare di tenuità tanto i profili oggettivi (azione e offesa), quanto i profili soggettivi del fatto reato: concludeva la propria valutazione affermando l’applicabilità dell’art. 131 bis cp.

Per un primo aspetto la Corte riconosceva in termini obiettivi il requisito della modestia del fatto reato, avuto riguardo in particolare allemodalità della condotta e alla gravità dei pericolo, che pure assumono rilievo ai sensi dell'art.133 cod.pen. e sono espressamente richiamati dalla disciplina introdotta con i'art.131 bis cod.pen., nonché ai profili di antidoverosità della condotta, pure valorizzati dall'art.133 cod.pen. sotto il profilo della graduabilità della colpa, sulla quale non poteva non incidere, nel caso di specie, la grave disattenzione in cui era incorso lo stesso lavoratore.

L’osservazione forse più significativa nel ragionamento della Corte è quella per cui non possono di per sé ritenersi fattori impeditivi al riconoscimento della causa di non punibilità l'ambito lavoristico in cui si è realizzato l'infortunio, con inosservanza di specifiche regole cautelari, o il fatto che il legislatore abbia inteso definire "gravi" il tipo di lesioni derivate all'infortunato (per un periodo superiore a 40 giorni).

La sentenza ha sottolineato che la valutazione da operare non può che fondarsi sulla specificità del caso concreto, senza ricorrere a presunzioni o a preclusioni derivanti dalla originaria previsione di soglie di maggiore o minore offensività, conformemente a quanto evidenziato sul punto dalle sezioni unite, con la sentenza del 25.2.2016,Tushaj, n. 13681.

E quanto, ai profili oggettivi della condotta e dell'offesa,la Corte ha condiviso il parere del giudice di appello, che aveva valorizzato il fatto che la società per cui lavorava l’infortunato non era del tutto priva di un sistema di controllo per garantire che le opere di manutenzione venissero compiute in sicurezza, quali unfungo di blocco e unasirena di riattivazione.D'altro canto la società, avendo compreso che i presidi adottati si erano dimostrati insufficienti, aveva apportato, dopo l'infortunio, i correttivi del caso, dotando gli impianti di una serie di accorgimenti di sicurezza, e aveva provveduto a segregare le parti mobili e pericolose della macchina, sostituendo nuove tecnologie al sistema procedimentalizzato dapprima in uso ed in pratica rimesso all'auto responsabilità dello stesso manutentore.

Ma anche sotto diverso profilo la Corte apprezzava il ragionamento del giudice d’appello, il qualeaveva riconosciuto la tenuità dell'offesa pur in presenza di una iniziale diagnosi di riabilitazione in gg.20, successivamente stabilizzata in gg.80.Sebbene tale termine di durata della malattia comporti una definizione giuridica di "lesioni gravi", il giudice di merito aveva evidenziato come la originaria durata temporanea delle lesioni giustificava una valutazione in termini di tenuità, laddove il prolungamento della malattia era verosimilmente dipeso da postumi incidenti sulla capacità lavorativa ma non su quella di attendere alle normali occupazioni.

E’ poi molto importante l’ulteriore concetto espresso dalla sentenza in oggetto, e cioè che ai fini del riconoscimento della tenuità dell'offesa non si può non tenere in considerazione, nel diverso ambito prospettico di cui all'art.131 bis cod.pen., il non trascurabile concorso di colpa ascrivibile alla persona offesa, che da un lato vale a ridurre il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall'altra concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla di lui condotta omissiva.

Infine veniva fatta propria dalla Corte la determinazione del giudice di appello di tenere altresì conto, ai fini della graduazione del pregiudizio subito dal lavoratore, della misura risarcitoria, che manifesta gli intenti riparatori post factum del reo e al contempo vale quale parametro dell'entità del pregiudizio sofferto dalla persona offesa, in considerazione del danno conseguito alla validità biologica dell'infortunato.

In conclusione, ponti d’oro alla nuova causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. e nuovi margini di riabilitazione in capo a colui che violi le disposizioni di prevenzione.

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