Sussiste la necessità di nomina del medico competente nei condomini?
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro”, ove nel condominio vi sia la presenza di lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari dei fabbricati (alla cui lettura si rinvia) vigono i soli obblighi di informazione e formazione di cui agli artt. 36 e 37 del T.U., di fornitura dei dispositivi di protezione individuale in relazione alle effettive mansioni assegnate e quelli – eventuali in quanto legati alla necessità dell’utilizzo di tali strumenti – derivanti dalla fornitura da parte del datore di lavoro dei dispositivi di protezione individuale e/o di attrezzature proprie conformi alle disposizioni del titolo III.
Atteso che la figura del portiere/pulitore rientra espressamente nell’ambito del contratto collettivo su richiamato (art. 17), incomberanno nei confronti del condomino nella persona dell’amministratore pro-tempore i soli obblighi previsti dal citato art. 3 comma 9 e, pertanto, non sussisterà l’obbligo di sorveglianza sanitaria nei suoi confronti.