Ultimazione dei lavori edili e permanenza dell'obbligo di vigilanza in cantiere
Il cantiere edile non può considerarsi chiuso, con la conseguente cessazione degli obblighi prevenzionali, una volta che siano ultimati i lavori di carpenteria, qualora permangano altre lavorazione o debbano comunque porsi in essere le attività necessarie per dismettere le attrezzature o per approntare quanto necessario al collaudo ed alla consegna dell’opera. Ne consegue che l’obbligo di vigilanza sulla sicurezza degli operai non viene meno in capo alla persona designata a tal fine. Ciò vale, in particolare, avuto riguardo al caso oggetto del processo, quando deve operarsi il cd. “scassero” delle forme utilizzate per i pilastri in cemento armato, attività specificamente complessa e pericolosa, in relazione alla quale è rilevantissimo l’obbligo di vigilanza. Vanno infatti considerate anche le attività successive alla conclusione dei lavori edili o di ingegneria civile in senso stretto ed in particolare quelle funzionali al collaudo e alla consegna dell’opera. Nella specie il coordinatore per l’esecuzione e il committente sono stati giudicati responsabili per l’infortunio occorso ad un operaio proprio durante il cd. “scassero” e causato dal difetto della dovuta vigilanza.