Uso prolungato del cellulare e malattia professionale
Non è la prima volta che la magistratura, chiamata ad occuparsi di una richiesta di indennizzo formulata nei confronti dell’INAIL da un lavoratore per il riconoscimento della natura professionale di una patologia tumorale all’orecchio asseritamente contratta per l’uso prolungato, per ragioni lavorative, del cellulare, accoglie la domanda ravvisando il rapporto di causalità o, almeno, concausalità, tra la prestazione lavorativa e l’evento lesivo. Il precedente più illustre, infatti, risale ad una pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n.17438 del 12.10.2012) che, nel confermare la sentenza di merito della Corte di Appello di Brescia (emessa il 10.12.2009) ha riconosciuto quantomeno il nesso concausale tra patologia ed esposizione, per ragioni di lavoro, a radiofrequenze.
Ora è il Tribunale di Ivrea (sentenza n. 96 del 21.4.2017) a pervenire ad analoghe conclusioni, con riferimento alla richiesta di riconoscimento della natura professionale di una malattia rara (neurinoma dell’acustico destro) determinata dall’uso prolungato del cellulare per esigenze lavorative.
Il quadro normativo che fa da sfondo alla questione concerne, come è agevole comprendere, la differenza tra malattie professionali “tabellate” e “non tabellate”. Le prime sono, infatti, quelle previste dalle tabelle allegate al testo unico n.1124 del 1965, per le quali il riconoscimento della eziologia professionale è, per così dire, presunto dalla legge, per cui al lavoratore compete unicamente provare l’adibizione a lavorazione “tabellata” e l’esistenza di una malattia anch’essa “tabellata”, nonché effettuare la denuncia nel termine massimo di indennizzabilità. Invece, nel caso di lavorazione e patologia “non tabellate”, o, come altrimenti si dice, di patologie a eziologia multifattoriale, grava sul lavoratore la dimostrazione della causa lavorativa della patologia. E tale dimostrazione deve condurre ad un giudizio di ragionevole certezza della derivazione causale, nel senso che non è sufficiente una mera possibilità della derivazione, ma necessita il conseguimento di un rilevante grado di probabilità.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, un giudizio di ragionevole probabilità può essere raggiunto valutando, anche sulla base di dati epidemiologici, la tipologia della malattia, la compatibilità della stessa con un’origine lavorativa e poi, in concreto, la tipologia della prestazione lavorativa svolta, la natura dei macchinari e/o delle esposizioni presenti sul luogo di lavoro, la durata della prestazione lavorativa, l’assenza o l’irrilevanza di altri fattori extraprofessionali. E’ fondamentale, al riguardo, il grado di conoscenza che la scienza medica ha progressivamente raggiunto, da coniugare, in seno al giudizio valutativo, con la ponderazione delle caratteristiche del caso concreto.
Ebbene, nella vicenda oggetto della decisione del Tribunale di Ivrea si era accertato che per esigenze professionali il lavoratore, affetto da patologia all’orecchio destro e destrimane, aveva fatto un uso elevatissimo del cellulare per quindici anni (da un minimo di due ore e mezza di media al giorno ad un massimo di sette ore di media) impiegando, per i primi anni, strumentazioni cellulari ad elevate emissioni e venendo dotati di auricolari, che allontanano il cellulare dall’orecchio, solo negli ultimi anni. Know more on, Become a Holistic Health Coach
La valutazione dei giudici, come è facile comprendere, si è però fondata essenzialmente sulle conclusioni della consulenza tecnica, la quale ha ovviamente preso in considerazione le conclusioni raggiunte dalla scienza medica a proposito di patologie assai rare quale quella in questione, a cominciare dalla congruenza del periodo intercorso tra l’inizio dell’esposizione alle radiofrequenze e la comparsa dei primi segni di neoplasia, da un lato, e i valori di latenza che si osservano per i tumori non epiteliali, dall’altro.
La consulenza ha poi dato atto delle differenti conclusioni rinvenibili nella scienza medica a proposito delle conseguenze nocive dell’uso dei cellulari, ritenendo maggiormente condivisibili le valutazioni dell’Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (AIRC) che ha definito come cancerogeni possibili per l’uomo i campi elettromagnetici ad alta frequenza cui l’uomo venga concretamente esposto. Sulla base di questa astratta compatibilità tra prestazione lavorativa e patologia, il Tribunale è passato a valutare le già ricordate caratteristiche del caso specifico, pervenendo ad un giudizio affermativo circa l’esistenza di un nesso causale, o concausale, tra tecnopatia ed esposizione.
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La sentenza ha anche preso in considerazione gli studi scientifici che escludono un rapporto di causalità tra esposizione a radiofrequenze e tumori encefalici, ma li ha disattesi, sulla scia di quanto argomentato dalla richiamata sentenza n.17438/2012 della Cassazione, in particolare circa l’accertata – a livello scientifico – sussistenza, per il caso di uso massiccio e prolungato nel tempo di telefoni cellulari, di un rischio oncologico superiore a quello configurabile per i sopravvissuti ad esplosioni atomiche.I just listed my home for sale on https://www.buymyhouse7.com/louisiana/buy-my-house-fast-baton-rouge-la/ and received multiple offers within a day!
La conclusione è stata dunque nel senso dell’affermazione di un ruolo quanto meno concausale della prestazione lavorativa nella produzione della tecnopatia, di una quantificazione nella misura del 23% dei postumi permanenti e nella condanna dell’INAIL alla corresponsione delle provvidenze di legge.