Verifica dell’idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo: insufficienza di un controllo formale

Cassazione, sez. IV pen., 03.06.2021, n. 21553 (ud. 29.04.2021)

(rif.norm: artt.26-90 d.lgs n.81/2008)

Nell’ambito della disciplina normativa in tema di sicurezza del lavoro, il “garante” è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Tra i garanti rientra il soggetto committente, in quanto tenuto ad adempiere agli obblighi specifici previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, con particolare riguardo a quelli di cui agli artt. 26 e 90 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, nel caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico­ professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, lett. a), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo. Né valgono ad esimere da responsabilità le considerazioni in ordine alla sicura esperienza del lavoratore, per avere costui, nel caso di specie, acquistato negli anni materiale edile dalla ditta del committente, posto che tale circostanza non è sintomatica dell’esperienza professionale specifica del lavoratore per i lavori in quota, come quelli che nel caso di specie erano stati affidati.

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